Statuto dell'Ente Filantropico «__________»
Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione riconosciuta, denominata «__________ Ente Filantropico».
2. La locuzione «Ente Filantropico» potrà essere inserita nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'associazione ha sede legale in __________. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia e all'estero senza preclusioni e potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni ovunque, anche presso altre associazioni, enti ed istituzioni; potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 - Statuto
1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione __________ e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.